Art. 9.
(Esercizio delle funzioni di amministratore).

      1. Le funzioni di amministratore sono gratuite. Gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, nonché eventualmente alle indennità per perdite di retribuzioni o di ogni altro premio derivate dall'esercizio delle loro funzioni.
      2. Nel caso in cui l'impresa alla quale gli interessati appartengono abbia anticipato indennità per perdite di retribuzioni o di qualsiasi altro premio, l'Agenzia ne assicura il rimborso.
      3. Ai mandatari previsti all'articolo 7, comma 2, non può essere accordata alcuna retribuzione, salvo il caso in cui essi siano stati scelti esternamente al consiglio di amministrazione.